
La disciplina IVA dei voucher: natura e momento impositivo
Introduzione
La Legge di delegazione europea 2016-2017 ha previsto il recepimento, entro il 31 dicembre 2018, di una specifica disciplina per il trattamento IVA dei buoni-corrispettivo o voucher, al fine di dare attuazione alla Direttiva UE 2016/1065.
Il Decreto legislativo di attuazione n. 141 del 29 novembre 2018 ha così inserito gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater nel D.P.R. n. 633/72 ed aggiunto il comma 5-bis all’articolo 13. La finalità è quella di individuare il momento in cui le operazioni economiche sottostanti all’utilizzo del buono-corrispettivo si considerano effettuate ai fini dell’assoggettamento all’IVA. La nuova disciplina si applica a partire dal 1° gennaio 2019, con riferimento ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.
I buoni-corrispettivo vengono distinti in due tipologie: 1) buoni-corrispettivo monouso e 2) buoni-corrispettivo multiuso. La distinzione è fondata sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo (monouso) o al momento del riscatto (multiuso) qualora l’utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.
Il buono-corrispettivo o voucher
L’articolo 6-bis definisce il buono-corrispettivo come “uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”. Si tratta, quindi, di uno strumento, fisico o elettronico, che conferisce al titolare il diritto all’acquisto di beni e servizi.
I buoni sono diversi dagli strumenti di pagamento in quanto i primi danno il diritto a ricevere beni e servizi, mentre i secondi hanno come unica finalità quella di effettuare il pagamento.
Dubbia rimane l’inclusione dei buoni benzina nella disciplina sui voucher, in quanto permettono di acquistare beni non individuati al momento dell’emissione né per quantità (essendo variabile il prezzo unitario a seconda del periodo di tempo) né per qualità (essendo solitamente possibile acquistare anche beni diversi dal carburante).
I buoni monouso
Ai sensi dell’articolo 6-ter il buono-corrispettivo è da considerarsi monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’IVA alla successiva cessione dei beni o alla prestazione dei servizi. Pertanto, la cessione o la prestazione che il buono incorpora è tassata al momento della emissione del buono,in quanto le informazioni minime necessarie per la tassazione sono disponibili già in tale momento.
Ogni trasferimento del buono precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. Pertanto, essendo stata assoggetta a imposizione l’emissione del buono-corrispettivo monouso, nonché ogni eventuale trasferimento dello stesso, la successiva consegna dei beni o esecuzione della prestazione di servizi non assume rilevanza ai fini dell’imposta, avendo già la cessione o prestazione scontato l’IVA prima della consegna del bene o della esecuzione del servizi.
Se, tuttavia, il soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo monouso è diverso da quello che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, si deve ritenere che il cedente o prestatore abbia effettuato l’operazione nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo monouso.
I buoni multiuso
Ai sensi dell’articolo 6-quater, un buono-corrispettivo si considera multiuso se, contrariamente a quanto previsto per il buono monouso, al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’IVA alla successiva cessione dei beni o alla prestazione dei servizi. Non essendo, quindi, note al momento dell’emissione le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono, l’imposta è esigibile solo nel momento successivo in cui i beni sono ceduti o i servizi prestati.
Proprio per l’impossibilità di determinare con certezza il trattamento fiscale al momento dell’emissione del buono multiuso, ogni trasferimento del buono precedente all’accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto, non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
La cessione o la prestazione a cui il buono corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi delle sottostanti operazioni, assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.
Qualora il trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso intercorra tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell’IVA. In tal caso, pertanto, la totalità delle operazioni imponibili associate a un buono corrispettivo multiuso, ad esempio la fornitura di un servizio di distribuzione, è soggetta ad IVA.