
Fatturazione elettronica: adempimenti per i soggetti residenti e non residenti identificati in Italia
Introduzione
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 67, pubblicata il 26 febbraio 2019, in seguito ad un’istanza d’interpello, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019.
Come altrove sottolineato, tra FAQ pubblicate sul sito istituzionale, altre sul portale “Fatture e corrispettivi”, altre ancora nei documenti di prassi e altre date in occasioni di forum e incontri, i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria non mancano ma sarebbe quantomeno opportuna una circolare riepilogativa unica che in maniera organica dia risposte a tutti gli operatori commerciali (e non solo).
Ancor più nello specifico, nella risposta in esame, viene sottolineato, tra gli altri chiarimenti, che i soggetti passivi (c.d. business) che non sono stabiliti nel territorio dello Stato, ma sono ivi identificati, non sono tenuti a emettere fattura elettronica e non rientrano fra i soggetti che devono presentare le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
La fattispecie in controversia
La fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle entrate riguarda un soggetto non stabilito, ma identificato ai fini IVA mediante un rappresentante fiscale, che effettua operazioni di acquisto da fornitori stabiliti nel territorio nazionale.
Dopo aver preso atto dell’evoluzione normativa in tema di fatturazione elettronica, il soggetto istante ha chiesto soluzione ai seguenti dubbi interpretativi:
- se i soggetti residenti e stabiliti in Italia non abbiano l’obbligo, bensì la facoltà, di emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi identificati;
- se un soggetto non residente abbia l’obbligo o solo la facoltà di accreditarsi al Sistema di Interscambio (SdI) per la ricezione delle fatture passive;
- se un soggetto non residente identificato in Italia possa esercitare il diritto alla detrazione sulla base della sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente;
- quale sia l’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” e delle modalità di richiesta di detta copia al proprio fornitore;
- se il soggetto non residente sia escluso dagli obblighi di trasmissione del c.d. esterometro di cui all’art. 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Le risposte dell’Amministrazione finanziaria alle soluzioni avanzate dall’istante
In riferimento ai dubbi avanzati, l’istante, dal canto suo, propone le seguenti soluzioni interpretative, dopo chiaramente aver preso atto che l’ambito di applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica è limitato alla sole operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione, quindi, delle operazioni nelle quali una delle due controparti è un soggetto non stabilito in Italia ma ivi identificato, fatta salva, per il soggetto cedente/prestatore stabilito la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia su base facoltativa (cfr. circolare n. 13/E del 2 luglio 2018).
Secondariamente, l’istante ritiene che il soggetto non stabilito ma identificato ai fini IVA in Italia, secondo lo spirito della norma, non ha l’obbligo, ma la facoltà di accreditarsi al SdI per la ricezione delle fatture emesse, in quanto le nuove regole di fatturazione elettronica non sono applicabili nei rapporti tra un cedente/prestatore stabilito e un cessionario/committente non stabilito ma identificato.
Proseguendo nell’analisi delle soluzioni suggerite dall’istante viene evidenziato che il cessionario/committente non stabilito ma identificato ha diritto, anche successivamente all’entrata in vigore delle nuove regole di fatturazione elettronica, ad esercitare la detrazione sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito.
Interessante la quarta questione sottoposta al vaglio dell’Agenzia delle entrate.
Ed invero, l’istante ritiene che la locuzione “copia cartacea della fattura” non comprenda solamente una mera conversione dal formato XML, in un altro formato (ad es. pdf) che ne renda comprensibile ed immediata la lettura ma qualsiasi documento che, oltre a contenere tutti gli elementi essenziali di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, riporti fedelmente, esattamente e integralmente il contenuto della fattura elettronica in formato XML ma il cui formato e aspetto grafico non necessariamente rifletta la struttura della fattura elettronica, potendo contenere elementi ulteriori non presenti nella fattura elettronica quali, ad es., informazioni di carattere commerciale.
Da ultimo, l’istante ritiene che, secondo il dettato normativo, i soggetti non stabiliti ma identificati sono esclusi dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro.
L’Agenzia delle entrate risponde punto per punto alle osservazioni del contribuente chiarendo, in via preliminare, quanto segue dal punto di vista normativo.
Ed invero, come noto, il 2018 ha recato, in tema di fatturazione, una serie di novità, avviate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cfr. l’articolo 1, commi 909 e ss.), proseguite in una molteplicità di interventi normativi – il più importante dei quali è il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (si vedano gli articoli 10 e ss.) – e concluse, finora, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145.
In particolare, per effetto delle modifiche recate al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da operatori IVA.
Come noto, le regole tecniche che disciplinano il processo sono contenute nel provvedimento 30 aprile 2018 n. 89757, reperibile nel portale dell’Agenzia delle Entrate nella versione aggiornata con le modifiche recentemente apportate dal provvedimento n. 524526. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti nelle Circolari 8 del 30 aprile 2018 e 13 del 2 luglio 2018, nonché in una serie di FAQ, che sono state pubblicate nell’area tematica del sito dell’Agenzia, dedicata alla fattura elettronica.
Tanto premesso, con riferimento al dubbio interpretativo n. 1, concernente l’ambito di applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica, l’Agenzia ritorna sui chiarimenti di cui alla FAQ n. 30 (pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it) secondo cui “per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015”.
Con riferimento al dubbio interpretativo n. 2, l’Agenzia fa presente che un soggetto non residente non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato.
In stretta correlazione al dubbio successivo, l’Agenzia fa presente che il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione ex articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito.
Con riferimento al dubbio interpretativo n. 4, con la locuzione “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica.
Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’articolo 23, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Quanto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità, per il soggetto non stabilito, ma identificato ai fini IVA, di esercitare il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/72, “sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito”.
Con riferimento al dubbio interpretativo n. 5, da ultimo, l’Agenzia fa presente che i destinatari dell’obbligo di presentazione dell’esterometro sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.