Forfettari – I principali chiarimenti dei recenti interpelli

Forfettari – I principali chiarimenti dei recenti interpelli

Forfettari – I principali chiarimenti dei recenti interpelli

Nelle risposte agli Interpelli pubblicati nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate delinea meglio alcuni aspetti sui quali
permanevano dei dubbi anche in seguito all’emanazione della recente CM 9/2019.
Di seguito si dà evidenza di tali chiarimenti, mentre nelle parti successive della Circolare vengono riportate, in forma
schematica, tutte le risposte fornite dall’Agenzia.
DECORRENZA DELLE NUOVE CAUSE OSTATIVE
Il primo chiarimento sostanziale riguarda l’applicazione concreta delle nuove cause ostative dell’art. 1 co. 57 L. 190/2014,
riferite:
lett. d): al controllo di Srl con attività riconducibile alla propria
lett. d-bis): allo svolgimento dell’attività in via prevalente nei confronti dell’attuale o ex datore di lavoro nel biennio
precedente.
in relazione ai quali la CM 9/2019 si era limitata a chiarire che dette caso ostative dovessero essere accertate solo al termine
del periodo di imposta (richiedendo delle verifiche di merito possibili solo in tale momento).
Tuttavia non era del tutto certo se la prima analisi dovesse essere condotta già sul periodo 2018 o solo dal 2019.
L’Agenzia delle Entrate sposa quest’ultima ipotesi:
la norma entra in vigore dal 1/01/2019
pertanto il primo periodo su cui effettuare le verifiche è il 2019; ciò potrà solo condurre alla eventuale fuoriuscita
dal 2020.
In sostanza il periodo di imposta 2019 risulta “garantito” rispetto all’applicazione delle due nuove cause di esclusione.

Nota: peraltro tale impostazione coerente con quella assunta in passato in relazione alle cause ostative: esse vanno
verificate sul periodo d’imposta per la fuoriuscita dall’anno successivo (es: adozione di regimi speciali Iva/regimi forfettari;
prevalenza dell’attività di cessione di fabbricati/auto nuove; residenza fiscale in Italia).
L’unica causa ostativa che in passato aveva fatto eccezione (per espressa disposizione normativa) era il possesso di un
reddito di lavoro dipendente/assimilato superiore a €. 30.000 nell’anno precedente; soppressa tale causa ostativa, tutte le
altre tornano nel “regime generale” di cui sopra, esplicando solo un effetto differito sull’anno successivo.

Un concetto analogo, peraltro, è stato esteso dalla CM 9/2019 anche al possesso di partecipazioni in società di persone
(causa ostativa già preesistente ante 2019), anche se ciò viene sostenuto in applicazione di quanto disposto dell’art. 3 co. 2
dello statuto del contribuente:
“2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia
fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previsti”.
In sostanza, secondo l’Agenzia, tale principio di “equità normativa” va esteso al sul mutato orientamento rispetto alla CM
10/2016, la quale prevedeva la possibilità di spogliarsi della partecipazione trasparente entro il 31/12 del medesimo periodo di
imposta (mentre secondo la nuova interpretazione della CM 9/2019 ciò deve intervenire entro la fine del periodo d’imposta
precedente).
Al contrario nulla, si è modificato (nè dal punto di vista normativo, nè interpretativo) per quanto riguarda le altre cause ostative
citate, di cui all’art. 1 co. 57 L. 190/2014, che ancora sopravvivono alla legge di bilancio 2019.

CONTROLLO DI SRL
L’Agenzia ribadisce in più occasioni che il possesso del mero 50% di quote di una Srl configura “l’influenza dominante” prevista
dall’art. 2359 co. 1 n. 2) c.c.; pertanto può legittimamente far scattare la causa ostativa, in presenza delle ulteriori condizioni.
Peraltro, giunge addirittura sostenere (Interpello 129/2019) che il mero 49% (che, si ricorda, va determinato congiutamente
alle quote possedute dai familiari dell’art. 5 Tuir) configura tale influenza dominante (in quanto “determina una forma di
controllo”). Tale interpretazione potrebbe essere in futuro censurata dalla giurisprudenza, soprattutto laddove non corroborata
da altri elementi (come, ad esempio, l’assunzione della carica di amministratore, che potrebbe, effettivamente, realizzare detta
“influenza dominante”).
SOCIETA’ SEMPLICE
A conferma di quanto già sostenuto nella CM 9/2019, l’Agenzia chiarisce che la partecipazione in una società semplice
immobiliare non ha alcun effetto ostativo, non producendo redditi di impresa.
PRATICA PROFESSIONALE
Anche in questo caso l’Agenzia conferma quanto già sostenuto nella precedente CM 9/2019:
l’aver aperto una partita Iva una volta superato l’esame di Stato
non è causa ostativa anche laddove i compensi prevalenti siano incassati dall’ex dominus (indipendentemente che
questi fosse il datore di lavoro o il committente di un rapporto di co.co.co./borsa di studio).
Rimane il dubbio se il medesimo concetto possa trovare applicazione anche nel caso di partita Iva aperta prima dell’abilitazione
professionale con un codice Ateco generico (poi confluito in quello “proprio” relativo alla abilitazione).
Infine, alla domanda posta se si possa accedere al regime start-up (imposta sostitutiva del 5%) l’Agenzia non fornisce
risposta; tuttavia la CM 9/2019 chiarisce che per le parti non affrontate dalla stessa trovano applicazione i chiarimenti della CM
10/2016, la quale aveva chiaramente sancito che la pratica professionale non dovesse considerarsi ostativa all’accesso
regime start-up, che, dunque, può trovare applicazione.
COMPRESENZA DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO ANTE 2019
Per quanto riguarda la specifica situazione in cui un contribuente già nel 2018 aveva un rapporto di lavoro subordinato e
professionale nei confronti del medesimo soggetto (la situazione si potrebbe configurare, oltre che nel caso dell’interpello,
anche in presenza di un amministratore “non professionale”, dunque con compensi assimilati al lavoro dipendente, che emetta
fattura nei confronti della Srl per prestazioni rese che ritiene esulino dalla pura attività di amministratore), l’Agenzia:
nel confermare che la nuova causa ostativa della lett. d-bis) trova applicazione solo dal 2019 (per la fuoriuscita dal
2020)
ribadisce che tale situazione non è ostativa laddove “per l’intero periodo di sorveglianza” (cioè entro i 2 anni di
osservazione; decorso tale termine non si potrà, infatti, più parlare “dell’ex datore di lavoro” nel biennio precedente) la
situazione non subisca “modifiche sostanziali”.
Ciò, peraltro, chiarisce l’applicazione delle norme antiabuso citate nella CM 9/2018: posto che la causa ostativa non può
retroagire sul 2018, non si tratta di applicare la fuoriuscita dal 2019 nel caso in cui vengono effettuate delle manovre di
spostamento dei compensi nel 2018, ma tali manovre verranno presumibilmente “neutralizzate” tramite l’applicazione delle
disposizioni antiabuso.
AMMINISTRATORE DI SRL SENZA COMPENSO

© Redazione Fiscale S.r.l. Pag. 2

Una situazione particolare è stata affrontata nell’interpello 117/2019. Nel caso di specie si trattava di un amministratore di Srl
(Stp di commercialisti) al quale andava riconosciuto il controllo di una Srl con attività riconducibile a quella che intendeva
svolgere il contribuente in qualità di forfettario.
Nel caso di specie la causa ostativa si configura nel solo caso in cui la Srl deduca dei costi che risultano imponibili in capo al
contribuente forfettario ad aliquota agevolata; l’Agenzia riconosce tali costi nei compensi amministratore che il contribuente
“dovrà percepire”, pur avendo quest’ultimo dichiarato nell’istanza “di non aver mai emesso alcuna fattura ed in un intendere
farlo in futuro”.
A questo punto non è chiaro se l’Agenzia faccia implicito riferimento a quell’orientamento giurisprudenziale che presume
l’onerosità del compenso di amministrazione (v. Cass. Ord. n. 24139/2018).
A tal fine, l’Agenzia chiarisce che l’eventuale dimissione dalla carica di amministratore nel 2019 permetterà di evitare la
fuoriuscita dal 2020, rimuovendo la causa ostativa fin dal 2019 (a tal fine si deve ritenere che non rilevi l’essere
“amministratore delegato” o mero “consigliere”, così come l’essere presidente del CdA o avere la rappresentanza della società).
CONTROLLO E “PREPOSTO”
Una interpretazione che potrebbe risultare insidiosa riguarda il fatto che l’assunzione della figura di preposto “potrebbe
determinare una forma di controllo” sulla Srl (quale “influenza dominante”) – Interpello 119/019.
La fattispecie riguarda un ingegnere, con autonoma partita Iva, che è socio di minoranza in una Srl che si occupa di
installazione di impianti che devono essere oggetto di “certificazione”, per la quale le norme amministrative prevedono
determinati requisiti che l’ingegnere possiede e che si si rende disponibile “a prestare” a favore della società.
La situazione si verifica non solo nel caso di specie (impianti installati su imbarcazioni), ma in quasi tutte le attività di
installazione di impianti (elettrici; idraulici; installazione di ascensori; ecc.), in recepimento delle norme UE.
LIQUIDAZIONE DI SOCIETA’
L’Agenzia ritiene che il fatto che la Srl si trovi in liquidazione non comporta delle particolarità in relazione all’applicazione della
causa ostativa. Infatti quest’ultima prescinde dall’attività concretamente svolta (che dovrebbe risultare modificata in seguito alla
messa liquidazione).
Pertanto, l’incasso di un compenso per la liquidazione farà fuoriuscire dal regime forfettario dall’anno successivo laddove si sia
in presenza degli ulteriori requisiti (controllo nella Srl e codice ATECO ricadenti nella medesima sezione).
COOPERATIVE
L’art. 1 co 57 fa espresso riferimento alle società a responsabilità limitata.
Ciò si riteneva rendesse irrilevante il possesso di partecipazioni in società cooperative. Al contrario l’Agenzia ritiene che la
causa ostativa possa trovare applicazione anche nel caso di partecipazione in una Cooperativa.
Tuttavia si deve ritenere che il concetto possa essere applicato nel solo caso (il più frequente) in cui la coop che abbia fatto
rinvio, in relazione alle norme che ne regolano il funzionamento, a quelle previste per le Srl (e non alle Spa).
In tal caso si dovranno esperire tutti i relativi controlli (per quanto, per la stessa natura di cooperativa, non dovrebbe essere
frequente il caso in cui possa essere individuato un controllo).


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